Published Date 7/20/20 2:15 PM
E' entrata in vigore in data 19 luglio 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19".
La nuova disposizione normativa introduce l'art. 5 bis rubricato " Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" che prevede come " i crediti formativi del triennio 2020 - 2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID19".
Conseguentemente l'obbligo formativo per il vigente triennio, per le figure considerate, scende a 100 crediti