Normativa regionale
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Manuali e documentazione
FAQ
Organizzatori attività formative
Quali sono gli organizzatori di attività formative che possono registrarsi al sistema regionale?
In attesa che vengano definiti a livello nazionale i requisiti e i criteri per l'accreditamento dei Provider, la Regione Friuli Venezia Giulia con delibera n. 1091 del 17/04/2003 ha considerato soggetti fornitori provvisoriamente autorizzati: - le Università degli Studi - le Aziende per i Servizi Sanitari e le Aziende Ospedaliere - gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - il Centro Regionale di Formazione per l'Area della Medicina Generale - l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Tre Venezie - l'Agenzia Regionale della Sanità e l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) in - relazione ai compiti istituzionali previsti in materia di formazione, dalle rispettive normative regionali che ne disciplinano l'istituzione e il funzionamento - gli altri Istituti scientifici del SSR - gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali esclusivamente per quanto attiene ai progetti inerenti l'etica, la deontologia, la legislazione, la comunicazione e l'informatica.
A quali tipologie di organizzatori di attività formative è aperto il sistema regionale?
L'avvio del sistema di Educazione Continua in Medicina nella Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto una fase di sperimentazione di sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2005 rivolta a tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Agenzia Regionale della Sanità, Centro Regionale di Formazione Area della Medicina Generale). Successivamente sono stati registrati nel sistema regionale le Università, gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le Case di Cura.
Quali sono i requisiti necessari ad ottenere la registrazione al sistema regionale?
La Commissione regionale ha stabilito che la registrazione dei fornitori al sistema viene concessa con i seguenti criteri: a) I soggetti fornitori che hanno già acquisito l'accreditamento da parte della Commissione nazionale per la formazione continua e che operano presso sedi regionali, usufruiscono della registrazione d'ufficio b) I soggetti fornitori che non hanno acquisito l'accreditamento da parte della Commissione nazionale, devono compilare una scheda di adesione al programma ECM e una scheda informativa da inoltrare alla Commissione regionale, insieme alla documentazione che garantisca le capacità organizzative della struttura, quale, ad esempio: Statuto od Atto costitutivo Relazione sull'attività formativa pregressa svolta negli ultimi tre anni.
I dati inseriti nel data base del sistema regionale sono al sicuro?
Il sistema informatico al quale possono accedere esclusivamente gli utenti abilitati è un sistema sicuro e tracciato, nel senso che esiste un registro delle modifiche effettuate e l'evidenza di chi sia l'operatore che l'ha effettuata. A questo fine, è fondamentale che gli operatori utilizzino correttamente il sistema e mantengano segrete le proprie credenziali di autenticazione (Login e Password).
Professionisti della sanità
Possono gli operatori di fuori regione iscriversi alle attività formative accreditate nella regione FVG?
Certamente. È consigliabile, tuttavia, accertarsi che le attività formative in questione siano aperte a partecipanti esterni, ovvero a partecipanti non dipendenti o convenzionati agli enti fornitori.
Quali sono i professionisti della salute interessati al programma ECM?
Assistente sanitario - Biologo - Chimico - Dietista - Educatore professionale - Farmacista - Fisico - Fisioterapista - Igienista dentale - Infermiere - Infermiere pediatrico - Logopedista - Medico chirurgo - Odontoiatra - Odontotecnico - Ortottista/Assistente di oftalmologia - Ostetrica/o - Ottico - Podologo - Psicologo - Tecnico audiometrista - Tecnico audioprotesista - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Tecnico educazione e riabilitazione psichiatrica psicosociale - Tecnico di neurofisiopatologia - Tecnico ortopedico - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Tecnico sanitario di radiologia medica - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - Terapista occupazionale - Veterinario
Sono un medico-chirurgo specialista in odontostomatologia, iscritto all'albo degli odontoiatri. Posso partecipare alle attività formative accreditate per la professione odontoiatrica?
Sì, qualora risulti regolarmente iscritto all'Albo degli Odontoiatri secondo le disposizioni normative vigenti, può acquisire crediti formativi attraverso le attività formative accreditate per la professione di odontoiatra.
Attività formative, procedure di accreditamento e catalogo regionale
Che cosa succede se mi accorgo di aver commesso un errore di inserimento nella scheda di un'attività dopo aver inoltrato la richiesta di accreditamento?
Una volta richiesto l'accreditamento non è più possibile modificare le schede inviate alla Commissione. Tuttavia, in casi eccezionali e laddove sussistano giustificati motivi, il fornitore può richiedere per iscritto alla segreteria della Commissione (ecm@insiel.it) lo "sblocco" della scheda, indicando il codice, il titolo e le motivazioni della richiesta. Mediante lo sblocco, la scheda viene rimossa dalla lista delle richieste in fase di accreditamento e viene riportata nella sezione bozze dell'area riservata al fornitore per consentirgli di apportare gli aggiornamenti necessari. Si precisa, comunque, che per inviare la richiesta di accreditamento della scheda opportunamente modificata vale comunque il termine perentorio dei 30 giorni. I fornitori sono pertanto invitati a verificare la correttezza dei dati inseriti entro il termine massimo di 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.
Quali attività formative possono essere accreditate a livello regionale?
Attualmente possono essere accreditati eventi formativi di tipo residenziale:
- congresso
- conferenza
- seminario
- tavola rotonda
- conferenza clinico-patologica
- consensus meeting
- corso di aggiornamento
- corso di aggiornamento tecnologico-strumentale
- corso di formazione e/o di applicazione di percorsi assistenziali e diagnostico-terapeutici
- corso di addestramento
- corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale
- corso pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo-gestionali
La Commissione regionale per l'Educazione Continua in Medicina, inoltre, ha definito i criteri e i relativi parametri per l'attribuzione dei crediti alle attività di Formazione sul Campo (FSC); possono essere accreditate le seguenti tipologie di FSC:
- addestramento
- partecipazione a progetti di miglioramento
- partecipazione a progetti di ricerca
- partecipazione a Commissioni/Comitati
- audit clinici
Le attività di Formazione a Distanza (FAD) non sono ancora accreditabili a livello regionale.
Come si ottiene l'accreditamento di un'attività formativa?
Per registrare le attività formative da accreditare a livello regionale i fornitori devono collegarsi al sito http://www.sanita.fvg.it/ecm.htm e accedere all'Area Riservata digitando le credenziali di accesso personali comunicate dall'utente amministratore dell'Area Riservata. Nell'Area Riservata, selezionando la voce "Nuova attività" il sistema visualizza la scheda relativa a una nuova attività formativa. È necessario procedere alla compilazione della scheda sulla base delle indicazioni riportate nelle Guide alla compilazione, scaricabili dalla sezione Documenti utili. I dati inseriti vengono controllati e, in caso di errore, il sistema visualizza specifici messaggi diagnostici. Completata l'operazione di inserimento dati è possibile inviare la richiesta di accreditamento alla Commissione regionale attraverso l'apposito pulsante. La Commissione regionale sulla base della valutazione dell'attività formativa procede all'accreditamento della stessa e attribuisce il numero di crediti.
E' possibile prendere visione delle attività formative accreditate in Regione?
Il catalogo dell'offerta formativa della Regione Friuli Venezia Giulia, costantemente aggiornato on line, è consultabile sul sito dell'ECM regionale (http://www.sanita.fvg.it/ecm.htm). Il catalogo consente di accedere alle schede delle attività formative attualmente accreditate o in fase di accreditamento, con le seguenti chiavi di ricerca: periodo e luogo di svolgimento, tipo di attività, professione, fornitore e testo contenuto nel titolo dell'attività.
Possono essere accreditate attività formative finanziate da sponsor?
Sì, gli sponsor devono essere indicati alla voce "Fonti di finanziamento" della scheda di inserimento dell'attività formativa. La Commissione regionale ha predisposto un documento relativo al contratto di sponsorizzazione che l'Ente fornitore deve stipulare con lo Sponsor; il documento è pubblicato sul sito ECM, nell'Area Riservata ai Fornitori, nella sezione Documenti utili.
Ho progettato un'attività formativa che prevede la consegna ai partecipanti delle linee guida. A chi devo trasmettere e quali sono i termini per l'invio di questo materiale didattico?
Le linee guida devono essere trasmesse alla Segreteria della Commissione Regionale ECM preferibilmente in formato elettronico, all'indirizzo ecm@insiel.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dizione "linee guida CODICE ATTIVITÀ". Nel caso in cui il fornitore disponga delle linee guida solo in formato cartaceo, queste vanno inviate all'indirizzo: Segreteria della Commissione regionale ECM Direzione centrale Salute e Protezione Sociale Riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste Le linee guida devono essere inoltrate contestualmente alla data di inizio dell'attività.
Posso richiedere l'accreditamento ECM di attività formative progettate nell'ambito delle discipline e pratiche "non convenzionali"?
La Deliberazione del Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito a Terni il 18 maggio 2002, identifica le seguenti discipline cosiddette "non convenzionali": 1. Agopuntura 2. Fitoterapia 3. Medicina Ayurvedica 4. Medicina Antroposofica 5. Medicina Omeopatica 6. Medicina Tradizionale cinese 7. Omotossicologia e le pratiche cosiddette "non convenzionali": 8. Osteopatia 9. Chiropratica Tali discipline e pratiche sono da considerarsi rilevanti da un punto di vista sociale sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75 del parlamento europeo del 29/5/97 e della Risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4/11/99 sia sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che degli indirizzi medici non convenzionali affermatisi in Europa negli ultimi decenni. L'esercizio delle suddette medicine e pratiche non convenzionali è quindi da ritenersi a tutti gli effetti atto medico. Conseguentemente esse sono il risultato di una diagnosi che compete soltanto al medico.
Per quanto riguarda l'esercizio della osteopatia e della chiropratica, questi, dopo la diagnosi del medico e la elaborazione di un piano terapeutico, possono essere affidati a personale sanitario specializzato. Tali discipline e pratiche sono pertanto da considerarsi presidi tecnico-specialistici sanitari che entrano nel corredo cognitivo e professionale delle attuali professioni sanitarie e come tali devono e possono essere affrontati da professionisti sanitari. Le medesime considerazioni vanno applicate anche per i medici veterinari secondo i pronunciamenti della FNOVI. La Commissione regionale ECM valuterà eventuali proposte formative progettate nell'ambito di tali discipline e tecniche esaminando con la massima attenzione il curriculum formativo e professionale del responsabile scientifico e dei relatori e docenti, ritenendo questo aspetto fondamentale ai fini della qualità ECM. Inoltre non saranno accettate commistioni di ruoli con professioni non sanitarie che possano creare disorientamento nel pubblico o, peggio, comportare riconoscimenti di validità. La Commissione, infine, in analogia e coerenza con quanto già fatto in precedenza, non considererà, ai fini dell'assegnazione dei crediti ECM, le ore di docenza che ritiene non qualificanti.
Crediti formativi
I professionisti indicati come supplenti che non svolgono docenza in quanto presente il docente titolare possono acquisire crediti nel ruolo di partecipanti?
I supplenti che non svolgono attività di docenza non hanno diritto ai crediti in qualità di docente, tuttavia, ove partecipino interamente ad un evento formativo residenziale limitatamente ad eventi con più relazioni svolte da due o più docenti diversi, hanno diritto ad ottenere i crediti ECM in qualità di partecipanti in quanto dal confronto tra i diversi docenti può nascerne un ulteriore arricchimento.
Ai moderatori e ai Presidenti di sessione posso assegnare dei crediti come docenti o come partecipanti?
Il moderatore e il Presidente di sessione, qualora contribuiscano alla coesione e alla coerenza dei vari interventi che moderano e al raggiungimento degli obiettivi formativi, sono da considerarsi esperti della materia e pertanto è possibile attribuire loro dei crediti formativi in "co-docenza", previo inserimento dei loro curricula vitae nella base di dati regionale e menzione nel Programma dell'evento, e limitatamente alla effettiva presenza durante l'evento.
I crediti formativi regionali valgono come quelli nazionali?
C'è equipollenza tra i due tipi di crediti formativi. L'accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni (Conferenza Stato-Regioni dd. 20.05.04) ha sancito che "I crediti maturati dei singoli professionisti nell'ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale".
Chi è escluso dall'obbligo dei crediti?
Nel sistema ECM regionale, così come nel sistema ECM nazionale, "è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria professionale di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza)". Ai sensi della legge del 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, sono escluse, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Sono un professionista della sanità, lavoro part-time devo comunque acquisire il totale dei crediti?
Sì, la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per lo svolgimento della professione.
Sono un professionista sanitario con un rapporto di lavoro non dipendente con un Ente sanitario regionale. Sono esonerato dall'obbligo di acquisire i crediti ECM?
No. Il professionista sanitario che ha completato il percorso formativo e ha conseguito il titolo di abilitazione ha l'obbligo di acquisire i crediti formativi. Il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.
Sono un professionista della Sanità e appartengo al SSR della Regione FVG. Posso soddisfare il mio obbligo annuale di crediti formativi partecipando esclusivamente ad attività formative che si svolgono nel Friuli Venezia Giulia?
Certamente. I fornitori registrati presso il Sistema ECM regionale della Regione FVG possono articolare le attività formative attorno a obiettivi formativi di carattere regionale così come di carattere nazionale. Il professionista della sanità deve rispettare solamente alcuni vincoli nella percentuale di crediti di tipo regionale o nazionale. Tale percentuale è regolamentata nella D.G.R. N. 120 dd. 21.01.05. Nell'Allegato A viene precisato al Punto 7 che "il personale sanitario operante nell'ambito del SSR è tenuto a soddisfare il proprio debito formativo annuale attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli di specifico interesse per la Regione nella quale operano, in misura determinata dalla stessa Regione non superiore al 50 per cento. Tali crediti hanno lo stesso valore di quelli acquisiti con attività finalizzate ad obiettivi formativi nazionali." L'Allegato B specifica, invece, che gli operatori sanitari della regione FVG devono acquisire per l'anno 2005 almeno il 30% dei crediti formativi in relazione agli obiettivi formativi regionali. La Commissione regionale ha comunque precisato che la percentuale del 30% è conseguibile anche partecipando ad eventi con obiettivi formativi di livello nazionale comunque riconducibili a quelli regionali.
Sono un professionista della sanità, se non riesco ad acquisire i crediti necessari sono previste delle sanzioni?
Le disposizioni in questa materia non rientrano nelle funzioni e nei compiti della Commissione regionale; si rammenta comunque che rimane in vigore quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 5 marzo 2002.
Sono previsti crediti formativi per chi insegna o partecipa in qualità di relatore o tutor a un'attività formativa?
Nel sistema ECM regionale, così come nel sistema ECM nazionale, i docenti acquisiscono 2 crediti ECM per ogni ora di insegnamento per attività di docenza svolta in eventi residenziali. Per le attività di tutorato nella formazione sul campo, invece, i tutor acquisiscono 1 credito per ogni ora di attività svolta in qualità di tutor. Gli appositi moduli per l'attestazione dei crediti ai docenti e tutor sono scaricabili nella sezione "documenti utili" nell'area del sito ECM riservata ai fornitori.
Se sono responsabile scientifico di un'attività formativa acquisisco crediti formativi?
Nel sistema ECM regionale, così come nel sistema ECM nazionale, ai responsabili scientifici non spettano crediti ECM. Tuttavia, se i responsabili scientifici sono anche docenti in un evento formativo residenziale o tutor in un'attività di formazione sul campo, essi hanno diritto ai crediti ECM che spettano loro in qualità di docenti o di tutor, ovvero 2 crediti ECM per ogni ora di docenza in eventi residenziali e 1 credito ECM per ogni ora di tutorato in un'attività di formazione sul campo.
Un docente può rinunciare ai crediti in qualità di relatore per acquisire quelli di discente?
No, i docenti non possono conseguire i crediti formativi in qualità di discenti partecipando ad attività formative nelle quali effettuano attività di docenza.
Si possono sommare le frazioni di ora di docenza in eventi formativi residenziali ai fini dell'assegnazione dei crediti ai docenti?
E' possibile sommare le frazioni di ora di docenza svolte all'interno di una singola edizione (ad esempio, 45 minuti di docenza svolta nella prima giornata di un'edizione e 45 minuti di docenza svolta nella giornata successiva della stessa edizione danno diritto, in totale, a tre crediti). Non è invece possibile sommare le frazioni di ora di docenza svolte in edizioni diverse dello stesso evento (ad esempio, se un docente insegna per 45 minuti in una edizione e per 45 minuti nell'edizione successiva dello stesso evento, le due frazioni di ora non possono sommarsi).
Un docente in un evento formativo residenziale insegna per 15 minuti nella prima giornata di un'edizione che si articola in più giornate. Il giorno seguente della stessa edizione lo stesso docente insegna nuovamente per 15 minuti nel corso del mattino e per 15 minuti nel corso del pomeriggio. Inoltre, lo stesso docente insegna anche nella seconda edizione dello stesso evento. Come calcolo i crediti che gli spettano?
Fino ad ora, di fatto, al docente non spettava alcun credito in quanto né nella prima né nella seconda edizione egli maturava i 60 minuti di docenza che davano diritto a due crediti formativi. A partire dal 1 aprile 2006, tuttavia, è possibile assegnare ai docenti 1 credito per 30 minuti di docenza. I crediti per il docente si calcolano così: per la prima edizione (45 minuti totali di docenza) egli acquisisce un credito. Lo stesso gli spetta per la seconda edizione, per un totale di 2 crediti.
Ho organizzato un evento formativo residenziale articolato in più giornate e che prevede una considerevole durata in ore di formazione; un discente per motivi di servizio o personali si assenta per un periodo di tempo tale da non poter essere considerato di breve durata. Ai fini dell'attestazione dei crediti è possibile che il partecipante possa recuperare il periodo di assenza o deve seguire nuovamente il corso?
Al discente è consentito recuperare il periodo di assenza partecipando alle lezioni dell'edizione successiva. Il fornitore avrà cura di cancellare il nominativo del discente dal file partecipanti relativo alla prima edizione dell'evento alla quale era iscritto e di inserirlo nel file partecipanti dell'edizione in cui il discente ha sostenuto la prova di verifica dell'apprendimento.
Per gli eventi formativi residenziali articolati in sessioni plenarie e parallele, il fornitore deve rilasciare due certificati di attestazione dei crediti al professionista che partecipa ad entrambe le sessioni?
E' discrezione dell'Ente fornitore prevedere la compilazione di uno o più attestati. Il format del modello deve rispettare i requisiti minimi stabiliti dal Ministero della Salute; le piccole modifiche e variazioni non inficiano la validità del certificato.
Il numero di crediti da conseguire per il 2006 è stato fissato a 30 crediti. Vorrei sapere quale è il numero minimo di crediti da acquisire per questo anno e se i crediti in eccesso ottenuti lo scorso anno (2005) sono validi per l'anno in corso?
La Commissione nazionale ha deciso che il professionista ha l'obbligo di acquisire almeno la metà del debito formativo previsto per l'anno (15 crediti) e che i crediti acquisiti in esubero lo scorso anno possono essere utilizzati per l'anno in corso. Per esempio, il professionista che ha acquisito 45 crediti (il massimo previsto) lo scorso anno, potrà utilizzare i crediti in eccesso per l'anno in corso.
Nell'assegnazione dei crediti agli eventi formativi residenziali, la Commissione regionale adotta lo stesso convertitore utilizzato dalla Commissione nazionale?
Sì. Il convertitore utilizza un algoritmo basato sui seguenti parametri: - durata dell'evento in ore - numero dei partecipanti - punteggio complessivo assegnato all'evento
La prova di verifica dell'apprendimento va inserita nel conteggio delle ore dell'evento formativo residenziale e quindi dei crediti?
Sì, la prova di verifica è compresa nel conto delle ore dedicate all'evento e deve essere indicata nel programma e nelle metodologie didattiche. Il tempo dedicato alla verifica dell'apprendimento va inoltre conteggiato nel calcolo dei crediti per i docenti.
Riepilogativi
Quali sono i termini per l'invio dei riepilogativi delle attività formative nel sistema regionale ECM del FVG?
I dati riepilogativi (consuntivo) devono essere inviati entro 3 mesi dalla conclusione dell'attività formativa. I consuntivi vanno inviati per posta elettronica alla Segreteria della Commissione all'indirizzo ecm@insiel.it indicando nell'oggetto della mail il CODICE dell'attività, e l'eventuale numero dell'edizione (per gli eventi residenziali e per l'addestramento).
(il CODICE dell'attività è composto dal prefisso che identifica il fornitore, da un underscore - o trattino basso - e da una sequenza alfanumerica assegnata dal fornitore).
Quali sono i documenti riepilogativi da trasmettere alla Commissione regionale ECM?
I dati riepilogativi comprendono i seguenti documenti: - elenco partecipanti (preferibilmente un file Excel nominato "partecipanti CODICE ATTIVITA' n. edizione.xls"); - relazione sui risultati complessivi della verifica dell'apprendimento (un file Word nominato "relazione CODICE ATTIVITA' n. edizione.doc"); - riepilogativo del gradimento (un file Word, scaricabile dalla sezione Documenti utili dell'Area riservata ai fornitori, nominato "gradimento CODICE ATTIVITA' n. edizione.doc").
Devo mandare consuntivi separati per le sessioni parallele di eventi formativi residenziali?
Il fornitore può decidere di mandare consuntivi separati per ciascuna sessione (es. partecipanti_codice_ plenaria_ed1.xls; partecipanti_codice_ parallela1_ed1.xls; partecipanti_codice_ parallela2_ed1.xls ecc. ). In alternativa, il fornitore può decidere di inviare un unico consuntivo con i dati relativi alla sessione plenaria e a tutte le sessioni parallele. È necessario tuttavia che tali informazioni siano separate all'interno dei file inviati e che le informazioni relative a ciascuna sessione siano chiaramente riconducibili alla sessione alla quale esse si riferiscono.
Formazione residenziale
La prova di verifica dell'apprendimento va inserita nel conteggio delle ore dell'evento formativo e quindi dei crediti?
Sì, la prova di verifica è compresa nel conto delle ore dedicate all'evento e deve essere indicata nel programma e nelle metodologie didattiche. Il tempo dedicato alla verifica dell'apprendimento va inoltre conteggiato nel calcolo dei crediti per i docenti.
Quando è il termine ultimo per richiedere l'accreditamento di un evento formativo residenziale?
L'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale N. 120 di data 21.01.05, recita al punto 4: "i fornitori degli eventi dovranno presentare la scheda di accreditamento almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento stesso e tale termine è da considerarsi perentorio per cui il mancato rispetto dello stesso costituisce motivo di non accreditamento. Il rispetto di tale termine viene richiesto per consentire l'attribuzione dei crediti da parte della Commissione regionale prima dello svolgimento dell'evento." Il termine ultimo, quindi, per accreditare un evento, è "30 giorni prima della data di inizio dell'evento stesso". Soltanto le richieste pervenute alla Commissione entro il termine dei 30 giorni vengono esaminate.
La Commissione si riunisce fra 10 giorni a partire da oggi. Posso inviare una richiesta di accreditamento per un evento che comincia tra 20 giorni sperando di essere incluso in quella seduta di accreditamento?
No. La richiesta di accreditamento per un evento che pervenga alla Commissione meno di 30 giorni prima dell'inizio dell'evento stesso non viene considerata. Nel corso dei primi due mesi di sperimentazione, vi è stata una certa tolleranza in merito al termine dei 30 giorni. Molte richieste di accreditamento sono state accettate nonostante la regola dei 30 giorni fosse stata violata, per poter agevolare l'attività dei fornitori in questa prima fase dell'avviamento del sistema ECM regionale. Terminata la fase di sperimentazione, la regola viene applicata rigorosamente e la mancata presentazione della richiesta di accreditamento all'interno del termine indicato risulta nel mancato accreditamento dell'evento.
Se richiedo l'accreditamento per un evento entro i termini previsti (30 giorni prima della data di inizio dell'evento che desidero accreditare) potrei conoscere l'esito della richiesta anche la settimana successiva all'invio della richiesta?
Potrebbe essere possibile, per esempio nel caso in cui la richiesta di accreditamento di un evento venga inserita, per qualche motivo, nell'ordine del giorno di una seduta di accreditamento immediatamente successiva all'invio della richiesta. In quel caso, l'esito della richiesta di accreditamento (nota bene: per un evento il cui inizio è previsto tra almeno 30 giorni) potrebbe venir comunicato al fornitore pochi giorni dopo l'invio della richiesta. Va comunque ricordato che, sebbene sia possibile una risposta in tempi più rapidi, la Commissione garantisce una risposta sull'esito della richiesta di accreditamento entro la data di inizio dell'evento stesso.
Che cosa succede se richiedo l'accreditamento di un evento meno di 30 giorni prima della data di inizio dell'evento stesso?
Il sistema informatico è dotato di un controllo sulla data di invio della richiesta di accreditamento. La richiesta non viene pertanto inoltrata alla Commissione se non ci sono almeno 30 giorni tra la data di inizio e la data di invio. La Commissione regionale ECM, tuttavia, può decidere di derogare a questo termine per eccezionali e motivati ritardi.
E' obbligatorio indicare ed allegare i curricula vitae di tutti i relatori che partecipano ad una tavola rotonda?
Sì, anche se l'intervento del relatore è di breve durata. I curricula di tutti i relatori/docenti di un evento formativo sono oggetto di valutazione da parte della Commissione regionale.
Alle volte è molto difficile trovare un adeguato sostituto per un determinato docente. Cosa succede se non lo indico?
Nel sistema ECM regionale è obbligatorio indicare i supplenti in quanto l'assenza di un docente privo di supplente, implicherebbe la cancellazione dell'evento. In relazione alla sostituibilità di un docente di elevato profilo o di elevata specializzazione, bisognerebbe prevedere in questi casi che sia il docente stesso a nominare un proprio sostituto tra i suoi collaboratori.
L'evento formativo organizzato dalla mia Azienda è stato accreditato dalla Commissione regionale ECM ma il docente e il supplente comunicano entrambi alcuni giorni prima dell'avvio del corso la loro assenza: come devo comportarmi?
Prima di tutto è necessario che il fornitore individui un ulteriore sostituto in possesso di un equiparabile profilo di competenze. A questo punto il fornitore può inserire nella banca dati, prima dell'inizio dell'evento, il curriculum del docente sostituto. La sostituzione del docente deve essere comunicata alla segreteria ECM (riportando codice, titolo e data di svolgimento) sia preliminarmente all'inizio dell'evento sia alla sua conclusione, nei dati riepilogativi (nel file dei partecipanti e nella relazione). La Commissione regionale si riserva comunque di valutare il curriculum del docente sostituto, modificando eventualmente i crediti assegnati.
Nell'organizzazione di un evento formativo è possibile prevedere un intervento videoregistrato di un relatore?
Sì, indicando nel programma, precisamente nel titolo, che l'intervento è una videoregistrazione, e dettagliando i contenuti dell'intervento nell'abstract.
E' possibile prevedere una variazione del numero di partecipanti tra quelli con obbligo di crediti ECM e quelli esclusi da tale obbligo, rimanendo inalterato il numero totale dei partecipanti?
Sì, la Commissione consente che il fornitore vari la distribuzione di partecipanti con obbligo e senza obbligo fermo restando il numero massimo di partecipanti complessivamente accreditato.
Ho organizzato un evento formativo articolato in più giornate e che prevede una considerevole durata in ore di formazione; un discente per motivi di servizio o personali si assenta per un periodo di tempo tale da non poter essere considerato di breve durata. Ai fini dell'attestazione dei crediti è possibile che il partecipante possa recuperare il periodo di assenza o deve seguire nuovamente il corso?
Al discente è consentito recuperare il periodo di assenza partecipando alle lezioni dell'edizione successiva. Il fornitore avrà cura di cancellare il nominativo del discente dal file partecipanti relativo alla prima edizione dell'evento alla quale era iscritto e di inserirlo nel file partecipanti dell'edizione in cui il discente ha sostenuto la prova di verifica dell'apprendimento.
Per gli eventi formativi articolati in sessioni plenarie e parallele, il fornitore deve rilasciare due certificati di attestazione dei crediti al professionista che partecipa ad entrambe le sessioni?
E' discrezione dell'Ente fornitore prevedere la compilazione di uno o più attestati. Il format del modello deve rispettare i requisiti minimi stabiliti dal Ministero della Salute; le piccole modifiche e variazioni non inficiano la validità del certificato.
Quale frequenza viene richiesta al discente al fine dell'attestazione dei crediti formativi nella formazione residenziale?
Come descritto nella Guida alla compilazione della scheda di inserimento e in analogia con la prassi adottata da altre Regioni, ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva dei professionisti sanitari al 100 % rispetto alla durata complessiva dell'evento formativo. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell'ente fornitore valutare la giustificazione e l'incidenza dell'assenza sull'apprendimento finale.
Si possono sommare le frazioni di ora di docenza in eventi formativi residenziali ai fini dell'assegnazione dei crediti ai docenti?
E' possibile sommare le frazioni di ora di docenza svolte all'interno di una singola edizione (ad esempio, 45 minuti di docenza svolta nella prima giornata di un'edizione e 45 minuti di docenza svolta nella giornata successiva della stessa edizione danno diritto, in totale, a tre crediti). Non è invece possibile sommare le frazioni di ora di docenza svolte in edizioni diverse dello stesso evento (ad esempio, se un docente insegna per 45 minuti in una edizione e per 45 minuti nell'edizione successiva dello stesso evento, le due frazioni di ora non possono sommarsi).
Il professionista in qualità di supplente di un evento formativo può acquisire i crediti di discente all'evento stesso?
No, in quanto esperto della disciplina oggetto del corso e direttamente coinvolto nella organizzazione del corso stesso.
Un docente in un evento formativo residenziale insegna per 15 minuti nella prima giornata di un'edizione che si articola in più giornate. Il giorno seguente della stessa edizione lo stesso docente insegna nuovamente per 15 minuti nel corso del mattino e per 15 minuti nel corso del pomeriggio. Inoltre, lo stesso docente insegna anche nella seconda edizione dello stesso evento. Come calcolo i crediti che gli spettano?
Fino a marzo 2006, al docente non sarebbe spettato alcun credito in quanto né nella prima né nella seconda edizione egli maturava i 60 minuti di docenza che davano diritto a due crediti formativi. A partire dal 1 aprile 2006, ,è possibile assegnare ai docenti 1 credito per 30 minuti di docenza. I crediti per il docente si calcolano così: per la prima edizione (45 minuti totali di docenza) egli acquisisce un credito. Lo stesso gli spetta per la seconda edizione, per un totale di 2 crediti.
Quanti quesiti devo inserire nel questionario che utilizzo come metodo di verifica dell'apprendimento?
Il questionario deve essere articolato in n. 3 domande per ogni ora di durata della formazione. La scelta di chiedere al fornitore di prevedere, nel caso del questionario, 3 quesiti per ora di apprendimento è in linea con le scelte effettuate da altre Regioni partite prima del Friuli Venezia Giulia con un sistema ECM regionale. Nella bozza del regolamento predisposto dalla Commissione nazionale ECM nel corso della sperimentazione dei Provider, erano previsti 5 quesiti per ogni credito assegnato. Naturalmente, per eventi di lunghezza considerevole, si pone la questione del grande numero di quesiti per un unico questionario. In tali casi, sarà cura dei docenti e dei responsabili scientifici dividere il questionario in sezioni più brevi che possano essere somministrate ai discenti in momenti diversi dell'evento (per esempio, alla fine di ogni giornata). Nella descrizione della verifica di apprendimento il fornitore può comunque motivare una opzione di metodo diversa (ad esempio un questionario breve associato a una qualche altra forma di verifica dell'apprendimento). La Commissione valuta comunque di caso in caso l'adeguatezza del questionario in relazione alle caratteristiche di ciascun evento.
Quale criterio devo adottare per il superamento del questionario di verifica dell'apprendimento?
Nella bozza del regolamento ECM predisposto dalla Commissione nazionale ECM nel corso della sperimentazione dei Provider, era previsto un criterio di 4 risposte su 5 risposte corrette (ovvero dell'80% di risposte corrette) al fine di considerare superata la prova. Nel sistema ECM regionale, la scelta del criterio di superamento del test viene lasciata al responsabile scientifico o al docente che ha predisposto il questionario. Tale scelta deve essere esplicitata nella descrizione della verifica dell'apprendimento affinché la Commissione regionale ECM possa tenerne conto nella propria valutazione.
Devo mandare consuntivi separati per le sessioni parallele di eventi residenziali?
Il fornitore può decidere di mandare consuntivi separati per ciascuna sessione (es. partecipanti_codice_ plenaria_ed1.xls; partecipanti_codice_ parallela1_ed1.xls; partecipanti_codice_ parallela2_ed1.xls ecc. ). In alternativa, il fornitore può decidere di inviare un unico consuntivo con i dati relativi alla sessione plenaria e a tutte le sessioni parallele. È necessario tuttavia che tali informazioni siano separate all'interno dei file inviati e che le informazioni relative a ciascuna sessione siano chiaramente riconducibili alla sessione alla quale esse si riferiscono.
Come posso inserire i dati relativi alle successive edizioni di un evento accreditato?
Nell'Area riservata ai fornitori, scegliendo la voce "In fase accreditamento" o "Esaminate" il sistema presenta l'elenco degli eventi; selezionando un evento viene visualizzata la scheda di dettaglio; scegliere la voce "Edizioni" e selezionare il pulsante "Nuova edizione". Tale funzione consente di modificare il luogo di svolgimento, se diverso dalla prima edizione, e di inserire le giornate della nuova edizione.
E' obbligatorio ripetere la procedura di accreditamento per ogni edizione di uno stesso evento?
No, purché i contenuti dell'evento rimangano invariati, al di fuori dei destinatari dell'evento formativo, del luogo e delle date di svolgimento, dell'articolazione delle giornate/sessioni/dettagli e delle fonti di finanziamento.
E' obbligatorio ripetere la procedura di accreditamento per le edizioni successive di un evento in cui risulta modificata la tipologia dei professionisti ai quali è rivolto (es. aggiungere nuova professione), rimanendo inalterato il numero complessivo dei partecipanti?
Sì, perché la variazione della tipologia dei professionisti può richiedere una nuova programmazione e progettazione dell'evento formativo. Se l'obiettivo formativo dell'evento rientra tra quelli compresi nel Gruppo 1 degli obiettivi formativi di interesse nazionale è opportuno prevedere che l'evento sia aperto a tutte le professioni.
Prevedo di riproporre nel 2006 un evento accreditato nel 2005, devo richiedere un nuovo accreditamento?
Se i contenuti dell'evento rimangono invariati, al di fuori dei destinatari dell'evento formativo, del luogo e delle date di svolgimento, dell'articolazione delle giornate/sessioni/dettagli e delle fonti di finanziamento, non sarà necessario richiedere un nuovo accreditamento, basterà inserire la nuova edizione.
Vorrei inserire a catalogo una nuova edizione di un evento già accreditato modificando solamente un dettaglio, posso farlo?
La Commissione regionale ha stabilito quali modifiche possono essere apportate senza che sia necessario chiedere un nuovo accreditamento: - destinatari dell'evento formativo residenziale - dati della segreteria organizzativa - luogo di svolgimento - articolazione giornate/sessioni/dettagli - fonti di finanziamento
Formazione sul campo
I componenti dei Comitati o delle Commissioni, per l'acquisizione dei crediti, sono tenuti a partecipare a tutte le sedute?
I componenti sono tenuti a partecipare a più del 50% delle sedute per il conseguimento dei crediti, fatte salve diverse disposizioni dei singoli atti costitutivi della Commissione/Comitato.
I Comitati possono essere sponsorizzati?
No, l'attività di Commissioni e Comitati deve avere finalità istituzionali nell'ambito del SSR e pertanto non sono accreditabili le Commissioni e Comitati finanziati da sponsor commerciali; è altresì consentito accreditare Commissioni e Comitati che prevedono un gettone di partecipazione ai lavori.
Per l'accreditamento di progetti di ricerca che riguardano la sperimentazione di farmaci autorizzati dai Comitati etici aziendali è necessario prevedere un contratto di sponsorizzazione (vedi disciplinare Conflitto di interesse/Contratto di sponsorizzazione ECM)?
No, in quanto l'assenza del conflitto di interesse è garantita dall'autorizzazione del Comitato etico e dai dispositivi previsti dai Decreti ministeriali 18 marzo 1998 e 12 maggio 2006 e dalla Circolare ministeriale n. 6 del 2 settembre 2002 (G.U. n. 214 del 12 settembre 2002) e seguenti. Alla voce Fonti di finanziamento deve essere indicato che si tratta di una attività sponsorizzata e deve essere inserito il nominativo della/e ditta/e commerciali.
Se una ditta fornitrice di apparecchiature biomediche fornisce attività di addestramento per l'utilizzo corretto di una apparecchiatura, l'attività formativa deve essere accreditata come sponsorizzata?
Premesso che l'accreditamento di attività di addestramento può essere richiesto esclusivamente dai Fornitori registrati al sistema regionale, garanti della qualità formativa, se l'attività di addestramento per l'utilizzo di una apparecchiatura è già prevista dal capitolato di gara per l'acquisizione dell'apparecchiatura, l'attività deve essere accreditata come autofinanziata. Se nel capitolato di gara non è prevista l'attività formativa e viene successivamente richiesta ed erogata dalla ditta fornitrice o da altra ditta commerciale a titolo gratuito, l'attività di addestramento deve essere accreditata come attività sponsorizzata (contratto di sponsorizzazione). Il rispetto di tali norme consente di prevenire eventuali conflitti di interesse.
Ho progettato una attività di addestramento, devo trasmettere alla Commissione regionale ECM le Procedure e le Linee Guida consegnate ai partecipanti?
Le Procedure e le Linee Guida vengono inviate alla Segreteria ECM solo su richiesta della Commissione regionale.
Come viene data evidenza nel curriculum dell'esperienza professionale del docente/tutor della formazione sul campo?
Per ragioni di semplificazione del sistema, la Commissione regionale ECM ha stabilito di utilizzare la banca dati dei docenti e responsabili scientifici del sistema informatico regionale. Tali curricula consentono l'inserimento di informazioni sull'esperienza professionale nella sezione "Carriera Lavorativa" e sul possesso di specializzazione o master nella sezione "Curriculum Formativo".
Posso accreditare una attività di formazione sul campo che dura più di 12 mesi?
No, la durata dell'attività di formazione sul campo deve essere compresa in un periodo temporale non superiore ai 12 mesi, per il periodo mancante devo inserire una nuova edizione nel caso dell'addestramento oppure chiedere nuovamente l'accreditamento.
Se l'attività formativa di formazione sul campo comprende segmenti temporali su due anni contigui a quale anno attribuisco i crediti formativi?
I crediti vengono assegnati per l'anno in cui il periodo di svolgimento risulta maggiore.
Sono un professionista della Sanità, posso soddisfare il debito formativo annuale di crediti partecipando esclusivamente ad attività di formazione sul campo?
Considerato il carattere sperimentale dell'accreditamento delle attività di formazione sul campo, che tuttora avviene solamente in alcune regioni e non è stato formalizzato a livello nazionale, la Commissione ECM regionale ha stabilito che ciascun professionista può maturare non più del 50% dei crediti annuali previsti in ogni anno solare attraverso le attività di formazione sul campo.
Sono previsti crediti per il responsabile scientifico di una attività di formazione sul campo?
Al responsabile scientifico, garante dei contenuti dell'attività, non spettano crediti ECM; tuttavia se in una attività di formazione sul campo partecipa in qualità di docente/tutor ha diritto ai crediti ECM come docente/tutor.
Quali sono le attività di formazione sul campo che possono essere accreditate nella nostra Regione?
Dal settembre 2006 è possibile accreditare le attività di:
- Addestramento
- Partecipazione a progetti di miglioramento
- Partecipazione a ricerche
- Partecipazione a commissioni o comitati
- Audit
Sono previsti crediti per il docente/tutor che insegna in attività di formazione sul campo?
I docenti/tutor acquisiscono 1 credito ECM per ogni ora di attività di formazione sul campo.
Area Riservata
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